Art. 14.
(Esecuzione della sentenza e
riparto del risarcimento).

      1. La sentenza è emessa dal tribunale in composizione collegiale. In caso di condanna del convenuto, il tribunale determina nella sentenza i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe ed impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza siano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
      2. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione, tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'hanno ancora fatto, possono inoltrare al curatore amministrativo l'istanza di cui all'articolo 9, comma 2.
      3. Decorso il termine di cui al comma 2, il curatore amministrativo, entro trenta giorni, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro trenta giorni dal deposito della relazione, ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni sulla quantificazione.
      4. A seguito della relazione di cui al comma 3, il giudice relatore emette, entro venti giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna comprensiva delle spese di lite, degli importi destinati alla classe ed a ciascuno dei

 

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suoi partecipanti, dell'eventuale danno punitivo di cui all'articolo 12 e delle spese per il curatore amministrativo.
      5. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione del decreto di cui al comma 4; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore amministrativo deve avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche; al legale competono gli onorari e i diritti pari ai valori minimi stabiliti dalla tariffa forense.
      6. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al comma 4, il curatore amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione dei singoli componenti della classe procedendo in ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
      7. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo approvato ai sensi dell'articolo 11, il curatore amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.